|
STATUTO
ASSOCIAZIONE TEATINA DI NEONATOLOGIA
Art.1
DENOMINAZIONE: è costituita una Associazione
denominata “ASSOCIAZIONE TEATINA DI NEONATOLOGIA”.
Art.2
SEDE: l’Associazione ha sede in Chieti –
c/o la U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico
Colle dell’Ara, 66100 Chieti, Tel. 0871/358339 – 221 Fax 0871/540028
– Segreteria Tel. 0871/357248.
Art.3
DURATA: l’Associazione ha durata illimitata.
Art.4
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE: l’Associazione
non ha fini di lucro e propone i seguenti scopi:
- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza dei problemi dell’età
Neonatale al fine di favorirne la diagnosi precoce nei neonati a rischio
e la cura efficace dei neonati malati;
- istruire ed educare le loro famiglie;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al
fine di migliorare la assistenza dei neonati a rischio e/o patologici
e delle loro famiglie;
- favorire e promuovere una concreta solidarietà alle famiglie;
- suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati
mezzi di assistenza.
Art.5
PATRIMONIO: il patrimonio dell’Associazione
è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elargizioni
dei simpatizzanti e dei sostenitori.
Art.6
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE: l’adesione
alla Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri.
La qualità di associato si acquista versando alla segreteria dell’Associazione
il contributo annuo di almeno £. 10.000 (pari a 5,16 Euro) per ogni
associato. La misura del contributo minimo potrà essere elevata
per decisione del Consiglio Direttivo.
Art.7
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI: gli associati
partecipano alla Assemblea ed esprimono il proprio voto in senso alla
stessa. Obbligo degli associati è la partecipazione alle attività
dell'associazione e alla divulgazione delle stesse e degli scopi dell’Associazione.
Art.8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: sono costituiti
da:
a) l’Assemblea degli Associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente ed il Vice Presidente
d) il Segretario
Art.9
L’ASSEMBLEA: è composta da tutti
gli associati, e deve essere riunita almeno una volta l’anno, su
convocazione del Consiglio Direttivo, per l’approvazione del bilancio
dell’Associazione e della relazione annuale del Consiglio Direttivo
e ogni due anni per il rinnovamento delle cariche elettive. Per quanto
non espressamente nel seguente Statuto riguardo al funzionamento della
Assemblea, si applicano gli Artt. 20,21 e 23 del Codice Civile.
Art.10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO: l’Associazione è
amministrata da un Consiglio eletto dall’Assemblea degli associati
e composto da un numero di Consiglieri non inferiori a 5 e non superiore
a 9; il loro numero potrà essere variato durante l’esercizio
da parte dell’Assemblea. Il Consiglio si riunisce su convocazione
del presidente o su richiesta di almeno tre suoi membri. Le riunioni sono
valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio
delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
Art.11
IL PRESIDENTE E IL VECE PRESIDENTE: il Presidente
viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri; rappresenta a tutti gli
effetti l’Associazione. Il Vice Presidente, pure eletto dal Consiglio
tra i suoi membri, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, nei
casi di assenza o impedimento di questi. Essi durano in carica quanto
il Consiglio e sono rieleggibili.
Art.12
IL SEGRETARIO: viene eletto dal Consiglio Direttivo
tra gli associati, anche non Consiglieri, ed ha le funzioni di Tesoriere.
Assiste il Consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni.
Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.
Art.
13
PRESIDENTE ONORARIO: persona distintasi per impegno
nel settore neonatologico.
|