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STATUTO ASSOCIAZIONE TEATINA DI NEONATOLOGIA

Art.1
DENOMINAZIONE:
è costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE TEATINA DI NEONATOLOGIA”.

Art.2
SEDE:
l’Associazione ha sede in Chieti – c/o la U.O. di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Policlinico Colle dell’Ara, 66100 Chieti, Tel. 0871/358339 – 221 Fax 0871/540028 – Segreteria Tel. 0871/357248.

Art.3
DURATA:
l’Associazione ha durata illimitata.

Art.4
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE:
l’Associazione non ha fini di lucro e propone i seguenti scopi:
- promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza dei problemi dell’età Neonatale al fine di favorirne la diagnosi precoce nei neonati a rischio e la cura efficace dei neonati malati;
- istruire ed educare le loro famiglie;
- sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi e sanitari al fine di migliorare la assistenza dei neonati a rischio e/o patologici e delle loro famiglie;
- favorire e promuovere una concreta solidarietà alle famiglie;
- suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza.

Art.5
PATRIMONIO:
il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi annuali degli associati e dalle elargizioni dei simpatizzanti e dei sostenitori.

Art.6
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE:
l’adesione alla Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani o stranieri. La qualità di associato si acquista versando alla segreteria dell’Associazione il contributo annuo di almeno £. 10.000 (pari a 5,16 Euro) per ogni associato. La misura del contributo minimo potrà essere elevata per decisione del Consiglio Direttivo.

Art.7
DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI:
gli associati partecipano alla Assemblea ed esprimono il proprio voto in senso alla stessa. Obbligo degli associati è la partecipazione alle attività dell'associazione e alla divulgazione delle stesse e degli scopi dell’Associazione.

Art.8
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
sono costituiti da:
a) l’Assemblea degli Associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente ed il Vice Presidente
d) il Segretario

Art.9
L’ASSEMBLEA:
è composta da tutti gli associati, e deve essere riunita almeno una volta l’anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, per l’approvazione del bilancio dell’Associazione e della relazione annuale del Consiglio Direttivo e ogni due anni per il rinnovamento delle cariche elettive. Per quanto non espressamente nel seguente Statuto riguardo al funzionamento della Assemblea, si applicano gli Artt. 20,21 e 23 del Codice Civile.

Art.10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
l’Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall’Assemblea degli associati e composto da un numero di Consiglieri non inferiori a 5 e non superiore a 9; il loro numero potrà essere variato durante l’esercizio da parte dell’Assemblea. Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre suoi membri. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art.11
IL PRESIDENTE E IL VECE PRESIDENTE:
il Presidente viene eletto dal Consiglio fra i suoi membri; rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione. Il Vice Presidente, pure eletto dal Consiglio tra i suoi membri, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, nei casi di assenza o impedimento di questi. Essi durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.

Art.12
IL SEGRETARIO:
viene eletto dal Consiglio Direttivo tra gli associati, anche non Consiglieri, ed ha le funzioni di Tesoriere. Assiste il Consiglio nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni. Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Art. 13
PRESIDENTE ONORARIO:
persona distintasi per impegno nel settore neonatologico.

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